Lo statuto della Scuola Ida Tonolli
ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione denominata “Scuola dell’Infanzia IDA TONOLLI” con sede a Sandrigo Via Mons. Arena, 3.
ART. 2 DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 3 ORIGINE
La Scuola dell’ Infanzia “IDA TONOLLI” fu istituita nel 1918 ad iniziativa dell’ Arciprete Mons. Giuseppe Arena e del Sindaco pro-tempore Pietro Cavaliere. L'istituzione, allora denominata "Asilo Infantile di Sandrigo", avvenne grazie al benefico concorso della Croce Rossa Americana e alla donazione di un fondo rustico, con annesso fabbricato, effettuato dalla Sig.ra Ida Tonolli. E’ stata eretta in Ente Morale sotto la denominazione "I.P.A.B. Asilo Infantile di Sandrigo" con R.D. 24.11.1927, con cui veniva pure approvato lo Statuto Organico. Con decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 208 del 03.02.1987 è stata modificata la denominazione in “Scuola Materna Ida Tonolli” di Sandrigo. Il Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 78 dell’11 luglio 2002 ha disposto la depubblicizzazione dell’ente al fine della conseguente trasformazione in associazione.
ART. 4 FINALITA' DELL’ENTE
In conformità con gli scopi che si erano prefissati i Fondatori, ed in base a quanto previsto dalla Legge 285/1997 e dall'art.2 della Legge n. 30 del 10/02/2000, la Scuola rivolge la sua attività a servizio di tutta la Comunità di Sandrigo. L'attività viene esercitata senza alcun fine di lucro. Essa, per lo svolgimento della sua azione educativa, assume un indirizzo ispirato ad una concezione cristiana della vita; tale indirizzo, di sua natura immodificabile, deve essere accettato e perseguito dai Soci, dagli Amministratori e dal personale. La Scuola si propone inoltre fini di educazione fisica, intellettuale, morale, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia cui spetta il diritto primario dell’educazione dei figli.
ART. 5 ORDINAMENTI EDUCATIVI
La Scuola trae ispirazione per le proprie scelte pedagogiche dagli studi della pedagogia tradizionale, dalle condizioni reali delle istituzioni educative infantili locali e dagli orientamenti dell’attività educativo-didattica nella Scuola dell’Infanzia Statale. La scuola intende impegnarsi in proprie ed originali sperimentazioni e ricerche di contenuto e di metodo al fine di un aperto aggiornamento dei problemi didattici ed educativi. Tali sperimentazioni e ricerche saranno l’espressione di una fattiva collaborazione tra le famiglie e gli organi chiamati a gestire la scuola. La Scuola favorisce, oltre alle finalità di carattere formativo ed educativo necessarie per un armonico sviluppo della personalità, tutte le iniziative rivolte a tutelare la salute del bambino, attuando adeguate forme di prevenzione sanitaria conformi alla legge.
ART. 6 PRESTAZIONI
La Scuola accoglie i bambini di ambo i sessi, dell’età dai tre ai sei anni, senza discriminazioni di alcun genere, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. Saranno accolti, con precedenza, i bambini privi di conveniente assistenza familiare o che si trovino in particolari condizioni di disagio. Per gli altri, si terrà conto, nell’ordine, dell’iscrizione negli anni precedenti e della data di presentazione della domanda. Le domande di ammissione alla frequenza, con le modalità previste dal “Regolamento Interno”, saranno presentate da chi esercita la patria potestà sul minore. Ai bambini verrà somministrata gratuitamente una refezione giornaliera secondo le tabelle dietetiche e le modalità previste dal “Regolamento Interno”. La fruizione dei servizi ordinari è compresa nella retta di frequenza. Nella Scuola é vietata ogni diversità di trattamento fra i bambini.
ART. 7 PATRIMONIO
Il patrimonio alla data odierna, è costituito da beni immobili e mobili per un valore complessivo di euro 1.179.711,00, così risultante dal libro degli inventari. Il patrimonio sociale è formato da beni mobili ed immobili che vengono in possesso dell’Associazione attraverso acquisti, donazioni e lasciti; dai contributi, dalle offerte dalle donazioni e dalle erogazioni effettuate da qualsiasi soggetto sia pubblico che privato; dai frutti e dai proventi derivanti da ogni operazione economica e finanziaria relativa ai beni posseduti; dalle somme accantonate a qualsiasi scopo fino a quando non siano erogate.
ART. 8 MEZZI
Le entrate dell’Associazione, Ente non commerciale ai sensi dell’art. 20 del DPR 600/73 e successive modificazioni ed integrazioni, sono costituite da:
a) quote associative che gli associati sono tenuti a versare all’atto dell’iscrizione e al rinnovo annuale;
b) interessi attivi e rendite patrimoniali;
c) proventi derivanti dalla trasformazione del proprio patrimonio mobiliare e/o immobiliare, nel modo che terrà più sicuro e redditizio;
d) contributi e sussidi da parte di Enti Pubblici e privati;
e) contributi e rette da parte delle famiglie degli utenti, iniziative proprie della Scuola, quali sottoscrizioni e altre attività similari;
f) attività commerciali marginali da svolgere nel rispetto di quanto disposto dal D.L. 460/97 in materia di enti non commerciali.
ART. 9 FACOLTA'
L'Associazione, per il conseguimento delle sue finalità, potrà acquistare beni mobili ed immobili, alienare, trasformare, permutare il proprio patrimonio immobiliare, stipulare contratti e convenzioni, ricevere donazioni, lasciti testamentari, assumere e licenziare personale, predisporre strumenti che riterrà convenienti alla realizzazione del suo programma educativo-assistenziale (mensa, trasporto, orari, iscrizioni, ecc...).
ART. 10 DESTINAZIONE DEGLI UTILI
Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della Associazione.
ART. 11 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In considerazione delle modalità con cui ha avuto origine, nel 1918, questo organismo benefico, all’atto dell’eventuale scioglimento dell’Associazione é fatto obbligo di ripartire il patrimonio residuo in tre parti uguali. Una parte sarà devoluta al Comune di Sandrigo; una parte sarà devoluta alla Parrocchia di Sandrigo; la terza parte sarà devoluta ad uno o più organismi benefici quali: ONLUS, Associazioni od Enti con finalità analoghe o similari, Associazioni od Enti che svolgano servizi di pubblica utilità, altri Enti o Associazioni senza scopo di lucro, presenti nel territorio di Sandrigo, che perseguano finalità sociali e/o culturali.
ART. 12 ORGANI ISTITUZIONALI
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Revisore dei Conti.
ART. 13 PARTECIPANTI
In base a quanto stabilito dall’art. 111 del D.P.R. 917/86, i bambini, a cui l’Associazione rivolge la sua specifica funzione e tutti i suoi servizi, assumono la veste giuridica di partecipanti. Loro, in quanto figli degli associati, sono i diretti destinatari dell’opera associativa e, in funzione dei loro bisogni, vanno indirizzate tutte le scelte associative.
ART. 14 SOCI
Possono far parte dell’associazione in qualità di soci coloro che accettano di rispettare il presente statuto ed i regolamenti interni che verranno emanati dai competenti organi dell’Associazione. I soci si distinguono in soci ordinari, sostenitori e benemeriti, tutti aventi pari diritto di voto. Sono Soci ordinari i genitori (o coloro che ne esercitano la patria potestà) dei bambini iscritti alla scuola che versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Sono Soci sostenitori i cittadini che abbiano a cuore i problemi dell’infanzia e che, oltre alla quota ordinaria, versano contributi straordinari. Il loro numero non può essere superiore a 1/3 del numero dei Soci ordinari. Sono Soci benemeriti coloro che, per particolari motivi sociali, siano riconosciuti tali dal Consiglio di Amministrazione mediante apposita deliberazione. I Soci ordinari hanno il dovere di seguire e collaborare fattivamente all'attività educativa perseguita dalla Scuola, come previsto dall'art. 3 del presente Statuto.
ART. 15 AMMISSIONE A SOCIO
L’ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti norme:
a) Presentazione della domanda, opportunamente sottoscritta, al Consiglio di Amministrazione.
b) Accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni senza riserve.
c) Pagamento della quota associativa deliberata a norma di statuto.
L'accoglimento delle domande di associazione dei Soci spetta al Consiglio di Amministrazione secondo le norme previste dal presente statuto. Il richiedente assume la qualifica di socio dalla data di accoglimento della domanda. La quota associativa verrà versata all'atto della presentazione della domanda, e sarà restituita in caso di mancato accoglimento della stessa. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione a socio, il Consiglio comunicherà per iscritto all’interessato le motivazioni che hanno comportato tale decisione.
ART. 16 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde:
1) per dimissioni, da trasmettersi per iscritto al Consiglio di Amministrazione in qualunque momento. In tale caso la perdita della qualifica di socio si verifica immediatamente.
2) Per morosità, in seguito al mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti;
3) Per radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o per gravi infrazioni allo Statuto e ai regolamenti, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.
Il provvedimento sarà comunicato con lettera all’interessato; contro tale provvedimento non potrà essere
ammesso ricorso.
ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative appartenenti agli associati non possono mai essere trasferite per atto tra vivi, né possono essere eseguite operazioni di rivalutazione delle stesse.
ART. 18 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa deve essere convocata almeno due volte all’anno. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Un Socio può delegare un altro socio a votare per lui purchè controfirmi la delega di suo pugno. Ogni socio può possedere soltanto una delega.
Sono compiti dell'Assemblea:
1) Deliberare le modifiche del presente statuto;
2) Eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ad essa assegnati secondo quanto previsto dal presente statuto;
3) Approvare il bilancio preventivo nonché il bilancio annuale ed il rendiconto economico;
4) Vigilare sugli orientamenti educativi della Scuola ed esprimere un parere sulle nuove sperimentazioni;
5) Deliberare sugli ordini del giorno ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.
Le assemblee generali dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee ordinarie sono convocate almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Le assemblee straordinarie possono essere convocate su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per determinazione del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto. L’assemblea è convocata mediante comunicazione scritta a ciascun socio e mediante contemporanea affissione nell’Albo dell’Associazione (tenuto presso i locali della scuola) dell’avviso di convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere la data di convocazione, il luogo dove si tiene l’assemblea, l’ora della prima e della eventuale seconda convocazione, l’ordine del giorno. Le assemblee in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, indetta almeno un'ora dopo, saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui l’Assemblea intenda modificare gli articoli 3, 4, 5, 11 del presente statuto deve preventivamente ottenere entrambi i pareri del Sindaco pro-tempore del Comune di Sandrigo e del Parroco pro-tempore della Parrocchia di Sandrigo. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per le deliberazioni riguardanti persone è richiesta la votazione a scrutinio segreto.
ART. 19 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri di cui:
a) N. 5 consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci nel proprio seno;
b) N. 1 consigliere designato dal Sindaco di Sandrigo;
c) N. 1 consigliere nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia di Sandrigo, o altra persona da lui delegata. Ad esso sarà affidata la cura dell'indirizzo cristiano dell'Ente.
Ai fini di una migliore gestione tecnico-amministrativa, sono invitati a presenziare alle deliberazioni, a titolo consultivo, la Coordinatrice Didattica, il Segretario e il Tesoriere Economo. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese occorrenti per l'espletamento del mandato. Gli amministratori eletti dall’Assemblea possono essere rieletti per non più di 2 (due) mandati consecutivi.
Gli amministratori rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. E' compito del Presidente, allo scopo di garantire la continuità dell'Amministrazione, attivare le procedure di rinnovo delle cariche, prima della scadenza del collegio di appartenenza, nei tempi ritenuti sufficienti
per l'effettuazione del rinnovo. Le eventuali dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione. Una volta presentate esse risulteranno irrevocabili.
Il Presidente deve:
a) Attivare l'organo di nomina competente per la sostituzione, in caso di dimissioni di Amministratore designato dal Sindaco di Sandrigo o dal Parroco di Sandrigo;
b) Convocare il Consiglio di Amministrazione, nel caso di socio dimissionario, affinché si provveda alla surroga del primo socio non eletto nell'ultima votazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato entro 7 (sette) giorni qualora pervenga una richiesta scritta e motivata di almeno 3 (tre) Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza assoluta dei voti. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e decide col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nei casi in cui l’esito della votazione sia pari, prevale il voto del Presidente.
ART. 20 COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo e di direzione generale, delibera:
- Tutti i provvedimenti inerenti la Scuola, l'ambiente, la nomina, la sospensione e il licenziamento del
personale, nel rispetto dei Contratti di Lavoro e delle leggi in materia;
- Valuta ed accoglie o respinge le domande di associazione; in caso di mancato accoglimento della do-
manda di ammissione all’associazione emetterà uno specifico provvedimento motivato che verrà op-
portunamente trasmesso al richiedente.
- Elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
- Redige il Bilancio di Previsione ed il Bilancio Annuale con il Rendiconto economico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- Approva il Regolamento Interno, il piano Organico per il personale, il Progetto Educativo, il Piano per l'Offerta Formativa e le loro variazioni;
- Determina le quote associative annue, la misura della retta mensile e le loro modalità di versamento;
- Esamina le proposte del Consiglio Scolastico che verrà istituito in base a quanto disciplinato dal Regolamento Interno;
- Indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali dell'azione amministrativa ed educativa.
- Delibera su qualsiasi decisione relativa alla vita e al funzionamento dell’Associazione che non trovi specifico riscontro nei regolamenti approvati. Sono materia di disposizioni regolamentari:
- Le norme di frequenza e di funzionamento della Scuola;
- Le date di apertura e di chiusura e gli orari di funzionamento;
- Le norme per la somministrazione della refezione, dei servizi in genere e la tabella dietetica.
ART. 21 PRESIDENTE
Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione; predispone l'ordine del giorno e invita i membri del Consiglio a parteciparvi; adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto; sospende per gravi motivi il personale; esercita il potere del Consiglio di Amministrazione per i casi urgenti ed improrogabili, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima seduta e comunque nel termine massimo di 10 giorni.
ART. 22 VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità della nomina del Presidente. Egli esercita le funzioni del Presidente solo in caso di impedimento o di assenza dello stesso.
ART. 23 SEGRETARIO
Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. La funzione di segretario può essere svolta anche da un non socio. Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, svolge tutte le mansioni di carattere amministrativo, cura le pratiche dell'ufficio, tiene la contabilità, sottoscrive con il Presidente i verbali ed assolve ad ogni altro adempimento che il Consiglio ritenga opportuno affidargli. Per lo svolgimento di tale incarico il Consiglio di Amministrazione può determinare un compenso annuale da corrispondere mensilmente. L’incarico di Segretario e quello di Tesoriere Economo possono essere attribuiti alla stessa persona. Le attribuzioni e le competenze del Segretario sono disciplinate dal Regolamento Interno.
ART. 24 TESORIERE – ECONOMO
Il Tesoriere Economo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. La funzione di Tesoriere Economo può essere svolta anche da un non socio. Il Tesoriere economo è responsabile dell’amministrazione finanziaria dell’Associazione. Effettua i pagamenti ed incassa gli introiti per conto dell’Associazione. L’incarico di Segretario e quello di Tesoriere Economo possono essere attribuiti alla stessa persona. Le attribuzioni e le competenze del Tesoriere Economo sono disciplinate dal Regolamento Interno.
ART. 25 REVISORE DEI CONTI
La revisione economico-finanziaria ed il controllo della gestione patrimoniale vengono esercitate da un Revisore Contabile, designato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra gli iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili. Il Revisore rimane in carica per 3 (tre) anni e può essere riconfermato senza alcuna limitazione di numero di mandati.
ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali, Statali e Regionali in materia di istruzione, assistenza e beneficenza, protezione e assistenza dell'infanzia.